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Web reputation
admin Gennaio 27, 2025 Nessun commento

Raccontarsi online tramite la Web Reputation

La Web Reputation e come tutelarla

In un mondo in cui la comunicazione online è ormai virale, persone ed aziende si raccontano in rete cercando l’approvazione del web. La web reputation è una narrazione di sé, dei propri scopi e delle proprie idee, volta a generare soddisfazione e reputazione positiva sull’utente.

Cos’è la web reputation?

La web reputation è la reputazione online di una persona o di una azienda fondata sulla percezione che gli utenti del web hanno di quello specifico soggetto. Ogni azione che si compie online va a incidere sulla propria web reputation, poiché ogni comportamento e ogni notizia reperibile in rete contribuiscono a formare l’idea e il giudizio che l’utente si crea nei confronti della persona o del brand. Dal punto di vista giuridico, anche un semplice like o un commento su un social network hanno un valore ben preciso. Pertanto la reputazione online si definisce come il credito sociale derivato dalla raccolta e dal monitoraggio di quanto viene detto o pubblicato online e di come viene detto e percepito dal pubblico, determinando quindi l’immagine e, inevitabilmente, i rapporti del soggetto interessato.

Il diritto alla web reputation

La creazione di sé sul web così come la creazione del brand aziendale online è ormai parte della “reputation economy”, quel mondo in cui a suon di reputazione digitale si costruisce un’identità precisa. È qui che il diritto gioca un ruolo di fondamentale rilevanza, poiché il rischio è quello di incappare in elementi penalmente rilevanti e/o diffamatori che deviano il corso della reputazione digitale, classificandola come non più rappresentativa, ma dannosa.

Il diritto alla reputazione è un vero e proprio diritto soggettivo, la cui lesione comporta il diritto al risarcimento del danno (ex art. 2043 c.c.) e la tutela penale prevista e punita (ex art. 595 c.p.) per il reato di diffamazione.

I danni – patrimoniali e non patrimoniali – connessi alla pubblicazione di contenuti errati o diffamatori possono peraltro essere subiti anche dai familiari dell’interessato e, in certi casi, la diffusione di notizie personali riguardanti un imprenditore potrebbero determinare conseguenze dannose anche per l’azienda e, a cascata, per i lavoratori.

Web reputation e diritto all’oblio come tutela

La tutela riconosce il diritto alla cancellazione o all’oblio (in inglese “right to be forgotten), previsto dall’art. 17 del Regolamento Europeo 679/2016 in tema di protezione dei dati personali degli individui (Gdpr). Tramite tale articolo è possibile tutelare la reputazione digitale da notizie online che possono avere un risvolto negativo sulla vita sia personale che professionale di una persona.

L’applicazione, ad oggi, non è tuttavia ancora molto agevole, poiché questo diritto richiede un bilanciamento con quello di cronaca e con l’interesse della collettività a mantenere viva la memoria di fatti in precedenza divulgati. Tale bilanciamento tiene conto dell’interesse effettivo e attuale alla diffusione della notizia, della notorietà dell’interessato, del contributo a un dibattito di interesse generale e delle modalità e del tempo trascorso tra il momento in cui i fatti si sono effettivamente verificati e la pubblicazione della notizia.

Le azioni per la tutelarla 

Le azioni per tutelare la reputazione online, in concreto, consistono nella richiesta di:

  1. Cancellazione degli articoli ritenuti lesivi della propria reputazione alle testate che li hanno pubblicati;
  2. De-indicizzazione dei link relativi agli articoli ai gestori dei motori di ricerca.

Alla luce dei richiamati orientamenti giurisprudenziali, è chiaro che risulta possibile ottenere la cancellazione degli articoli e/o la rimozione dei link degli articoli ritenuti lesivi della propria reputazione e riservatezza esclusivamente nel caso in cui il bilanciamento tra i contrapposti diritti e interessi risulti a favore dell’interessato che aziona la richiesta di “oblio”.

In sede di valutazione degli interessi in gioco, i giudici di merito generalmente respingono le istanze di ritiro dagli archivi delle testate giornalistiche lesive qualora esse continuino a destare attenzione e contribuiscano a un pubblico dibattito.

La difficoltà di mantenere una buona web reputation

Nonostante le recenti novità sembrino facilitare e agevolare l’esercizio del diritto all’oblio delle notizie che rischiano di ledere l’onore e la reputazione di un individuo, non sempre “nascondere” tali informazioni risulta però efficace e sufficiente.

In primo luogo, in tema di web reputation permane la criticità legata al lasso di tempo in cui la notizia rimane online, durante l’attesa di un riscontro da parte del gestore del motore di ricerca e/o della testata giornalistica, che potrebbero avere conseguenze estremamente dannose per la reputazione di una persona. Ad esempio, la semplice associazione del nome di un individuo a eventi di cronaca particolarmente spiacevoli o a vicende giudiziarie può portare il pubblico a trarre conclusioni affrettate in merito alla colpevolezza, nonostante un quadro informativo sommario e, magari, un esito positivo della questione. Bisogna ricordare inoltre che, come già detto, il bilanciamento per il riconoscimento del diritto di cancellazione non sempre ha esito positivo.

Infine, un’ulteriore questione concerne la eventuale de-indicizzazione di un articolo contenente il riferimento a diversi procedimenti giudiziari (inclusa una decisione di assoluzione e/o archiviazione) relativi alla medesima persona. Le soluzioni pratiche potrebbero essere diverse.Ad esempio, si potrebbe deindicizzare l’intero articolo (rischiando però di far venire meno la completezza dell’informazione in merito agli altri procedimenti penali per cui non è intervenuta l’assoluzione) o,in alternativa, i dati personali contenuti negli articoli potrebbero essere anonimizzati e resi meno facilmente identificabili, tramite le sole iniziali (tutela però meno forte).

Nella pratica, in questo genere di casi, accade che gli editori delle testate giornalistiche e/o i gestori dei motori di ricerca in prima battuta rigettino la richiesta, facendo leva sulla necessità che prevalga l’interesse pubblico delle notizie, oppure evidenziando la necessità di conservare gli articoli per finalità storico-sociali e documentaristiche. In caso di rigetto della richiesta, si ricorda che è comunque possibile procedere con un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, oppure adendo l’autorità giudiziaria.

 

E’ fondamentale affidare la reputazione a chi per professione se ne occupa ed è anche abilitato ad occuparsene per evitare i così detti contraccolpi reputazionali, a volte più gravi degli accadimenti originali stessi.

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